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Borse di ricerca

NORMATIVA

Regolamento per conferimento di borse di studio, borse di ricerca, aggiornato secondo normativa vigente (Legge n. 35/2012) - D.R. 54/2013 - prot. n. 6985

 

MODULISTICA

Richiesta attivazione borsa

Scheda attività assistenziale

Richiesta rinnovo borsa 

Fac-simile relazione

 

TEMPISTICA 

Dopo l'approvazione del Consiglio viene emanato il bando che deve stare pubblicato almeno 20 gg

Il decreto di nomina della commissione deve essere pubblicato dopo la scadenza del bando e restare pubblico almeno 10 gg prima della prova di selezione

Il Decreto di vincita deve restare pubblicato almeno 10 gg prima della decorrenza dell'assegno.

Pertanto sono necessari almeno 50 gg per l'attivazione dell'assegno dalla pubblicazione del bando.

 

DURATA E DECORRENZA

6/9/12 mesi

L'inizio della borsa può essere dal primo giorno del mese o dal 15°giorno del mese.

 

RINNOVO

Massimo due volte consecutive

 

IMPORTO MINIMO e MASSIMO

L'importo minimo è pari a 1000,00 euro mensili

Qualora la borsa sia destinata a dottorandi, vincitori di posto senza borsa, l’importo netto annuale della borsa erogata non dovrà essere superiore al netto percepito dal dottorando vincitore di posto con borsa; in ogni altro caso, l’importo della borsa non dovrà essere superiore all’importo minimo di un assegno di ricerca, stabilito con decreto ministeriale di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 (euro 19.367,00 annuale).

 

BORSE DI RICERCA - NUOVO TRATTAMENTO FISCALE

Riferimenti normativi

Le disposizioni derivano dal Decreto-Legge 24 giugno 2025, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2025, n. 109, che ha fornito un’interpretazione autentica dell’art. 1-bis, comma 4, del D.L. 7 aprile 2025, n. 45 (convertito dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79).

Decorrenza del nuovo regime fiscale

La norma chiarisce che la soppressione del regime fiscale agevolato (esenzione IRPEF e irrilevanza ai fini IRAP) si applica esclusivamente alle borse di ricerca conferite a partire dal 7 giugno 2025.

Le borse di ricerca conferite prima di tale data continuano ad applicare il regime fiscale agevolato per tutta la loro durata, anche se i pagamenti o la sottoscrizione del contratto avvengono successivamente.

Applicazione del regime fiscale

  • Borse di ricerca assegnate entro il 6 giugno 2025
    Applicano l’esenzione IRPEF e la non rilevanza ai fini IRAP per l’intera durata della borsa.
  • Rinnovi di borse di ricerca
    Anche se riferiti a bandi pubblicati prima del 7 giugno 2025, i rinnovi sono considerati nuove assegnazioniIRPEF dovuta e IRAP rilevante
  • Borse di ricerca assegnate dal 7 giugno 2025 in poi
    Sono assoggettate a IRPEF e rilevanti ai fini IRAP.

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REFERENTI

Davide de Biase

Fiorenza Penasso

Ultimo aggiornamento

19.01.2026

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