NORMATIVA
MODULISTICA
TEMPISTICA
Dopo l'approvazione del Consiglio viene emanato il bando che deve stare pubblicato almeno 20 gg
Il decreto di nomina della commissione deve essere pubblicato dopo la scadenza del bando e restare pubblico almeno 10 gg prima della prova di selezione
Il Decreto di vincita deve restare pubblicato almeno 10 gg prima della decorrenza dell'assegno.
Pertanto sono necessari almeno 50 gg per l'attivazione dell'assegno dalla pubblicazione del bando.
DURATA E DECORRENZA
6/9/12 mesi
L'inizio della borsa può essere dal primo giorno del mese o dal 15°giorno del mese.
RINNOVO
Massimo due volte consecutive
IMPORTO MINIMO e MASSIMO
L'importo minimo è pari a 1000,00 euro mensili
Qualora la borsa sia destinata a dottorandi, vincitori di posto senza borsa, l’importo netto annuale della borsa erogata non dovrà essere superiore al netto percepito dal dottorando vincitore di posto con borsa; in ogni altro caso, l’importo della borsa non dovrà essere superiore all’importo minimo di un assegno di ricerca, stabilito con decreto ministeriale di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 (euro 19.367,00 annuale).
BORSE DI RICERCA - NUOVO TRATTAMENTO FISCALE
Le disposizioni derivano dal Decreto-Legge 24 giugno 2025, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2025, n. 109, che ha fornito un’interpretazione autentica dell’art. 1-bis, comma 4, del D.L. 7 aprile 2025, n. 45 (convertito dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79).
La norma chiarisce che la soppressione del regime fiscale agevolato (esenzione IRPEF e irrilevanza ai fini IRAP) si applica esclusivamente alle borse di ricerca conferite a partire dal 7 giugno 2025.
Le borse di ricerca conferite prima di tale data continuano ad applicare il regime fiscale agevolato per tutta la loro durata, anche se i pagamenti o la sottoscrizione del contratto avvengono successivamente.
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REFERENTI
Ultimo aggiornamento
19.01.2026